Cfp perequativo: il Mef determina le modalità di calcolo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/11/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/11/2021


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Criteri di assegnazione del contributo per il quale era necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 entro il 30 settembre


Per ottenere il contributo a fondo perduto perequativo del “Sostegni-bis” (articolo 1, commi da 16 a 27, Dl n. 73/2021), il risultato economico dell’esercizio relativo al 2020 deve essere peggiore di quello 2019 di almeno il 30% e, se così, all’ammontare costituito dalla differenza tra i due risultati, si applicano altre specifiche percentuali scelte in base alle “dimensioni” dei richiedenti.

Lo stabilisce un decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che dà attuazione al comma 19 dell’articolo 1, e che sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è stato predisposto dopo l’autorizzazione della Commissione europea alla misura e in seguito alla chiusura del periodo utile per presentare la dichiarazione Redditi 2021, avvenuta lo scorso 30 settembre, nella quale gli interessati al sussidio – vale a dire coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro – hanno dovuto inserire le informazioni necessarie per accedere, non soltanto al cfp perequativo, ma anche alle altre misure di sostegno messe in campo nel 2020.

Modalità di calcolo

Stabilita la percentuale di peggioramento, (come detto risultato 2020 <30% risultato 2019) il decreto prevede che per determinare l’ammontare del contributo spettante, si deve effettuare il seguente calcolo:

differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello riguardante lo stesso periodo del 2019;

dedotti gli eventuali contributi già percepiti di cui:

  • art.25 DL. 34/2021
  • artt. 59 e 60 DL.104/2020
  • artt. 1, 1bis e 1 ter DL. 137/2020
  • art. 2 DL. 172/2020
  • art. 1 DL. 41/2021
  • art. 1 c. da 1 a 3 e da 5 a 12 DL. 73/2021

 

dal risultato ottenuto, gli interessati devono applicare percentuali diverse, a seconda dei ricavi o compensi:

  • 30%, per chi ha ricavi o compensi non superiori a 100mila euro
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a un milione di euro
  • 10% con ricavi/compensi superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro
  • 5% con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Requisiti
Per quanto riguarda i requisiti necessari al riconoscimento del contributo, il decreto precisa che lo stesso non spetta se l’ammontare dei contributi già ricevuti dall’Agenzia è pari o superiore alla descritta differenza di risultato. Lo stesso, nel caso in cui la dichiarazione Redditi 2021 sia stata trasmessa dopo il termine del 30 settembre scorso e anche quando la dichiarazione relativa al 2019 non sia stata validamente presentata.
Infine, chiarisce che le eventuali dichiarazioni integrative o correttive, relative agli anni d’imposta 2019 e 2020, presentate dopo il 30 settembre 2021, le quali evidenziano un importo del contributo perequativo maggiore di quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse tempestivamente, non rilevano ai fini della determinazione del sussidio.

Una volta ufficializzato il decreto, la parola passerà all’Agenzia delle entrate per approvare, con provvedimento del direttore, il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare le istanze con cui richiedere il contributo.

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