Cfp ristorazione collettiva, pronte le regole in Gazzetta

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/02/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/02/2022


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I criteri per l’erogazione del bonus previsto dal decreto “Sostegni-bis” a favore delle imprese operanti nei servizi del settore ristorazione, con riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 non inferiore al 15%


Pubblicato in Gazzetta con la serie generale n. 44 di martedì 22 febbraio 2022 il decreto 23 dicembre 2021 che fornisce i criteri e le modalità per la richiesta e l’erogazione del contributo a fondo perduto istituito con l’articolo 43-bis del Dl n. 73/2020, il “Sostegni-bis”, destinato alle mense e alle imprese di catering.

La norma in esame, che è stata aggiunta al provvedimento nel corso dei lavori parlamentari in fase di conversione in legge del decreto, ha istituito un bonus destinato alle imprese che, operando nei servizi di ristorazione collettiva, hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 15% nel confronto con l’anno precedente. Al sostegno si accede presentando istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate.

Per l’erogazione del contributo, che rientra nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato per l’emergenza pandemica, è stato fissato il limite di spesa massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con il decreto pubblicato ieri sono specificati nel dettaglio le modalità di erogazione e i soggetti beneficiari.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto e i termini della sua presentazione saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni da ieri, data di pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo.

Soggetti beneficiari

Destinatari del contributo sono gli operatori della ristorazione collettiva con riduzione di fatturato nel 2020 rispetto all’anno precedente di almeno il 15 per cento. Per la quantificazione dei due parametri rilevano i ricavi dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che fanno parte dell’attività propria d’impresa e la cessione di materie prime acquistate o prodotte per essere impiegate nella produzione (articolo 85, comma 1 lettere a e b, Tuir).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività d’impresa nel corso del 2019, il calcolo va effettuato prendendo in considerazione il fatturato registrato nel periodo che va dall’apertura dell’attività (costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese) al 31 dicembre del 2019 e rapportandolo al medesimo periodo del 2020.

Le imprese che possono fruire del contributo sono quelle che svolgono servizi definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, di ristorazione non occasionale per una comunità delimitata e definita come, per esempio, scuole, uffici, caserme, ospedali e strutture detentive. L’attività degli ammessi al bonus deve essere compresa nei codici Ateco:

  • 56.29.10, Mense
  • 56.29.20, Catering continuativo su base contrattuale.

Per essere ammessi al beneficio i soggetti in questione devono:

  • risultare regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle imprese
  • avere sede legale o operativa nel territorio nazionale
  • avere un ammontare dei ricavi del 2019 generato almeno per il 50% da corrispettivi derivanti da contratti di ristorazione con i committenti già specificati (scuole, uffici, eccetera)
  • non risultare in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure con finalità liquidatorie
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo il regolamento di esenzione.

Sono comunque escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2 lettera d) del Dlgs n. 231/2001) e quelle che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare delle agevolazioni finanziarie pubbliche.

Il contributo

L’ammontare del contributo è determinato, nel rispetto del regolamento de minimis, anche in funzione del numero dei dipendenti con contratto in essere, a tempo determinato o indeterminato, al 31 dicembre 2019.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo, la somma di 100 milioni di euro stanziata per il bonus sarà suddivisa tra le imprese richiedenti, in eguale misura fino al raggiungimento dell’importo massimo di 10mila euro. Le eventuali risorse residue potranno essere ripartite tra i richiedenti, in base al rapporto tra il numero dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese ammesse al bonus.

In caso di riconoscimento del beneficio, il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza inviata all’Agenzia delle entrate.

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