CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/12/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/12/2019
Tre anni senza la presentare le dichiarazioni e la partita IVA viene chiusa d'ufficio
Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972 e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Si identificano i titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
A detti soggetti viene inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contribuente che ravvisa nella comunicazione elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.
Per coloro che non sono persone fisiche, se non emerge operatività, verrà estinto contestualmente il codice fiscale.
Anche in questo caso, se l’interessato non ritiene corretta l’operazione, potrà rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
Gli uffici ai quali si è rivolto il contribuente, effettuate le verifiche sulla documentazione prodotta, possono:
- archiviare la comunicazione di chiusura della partita Iva, mantenendo il soggetto in stato di attività;
- o rigettare l’istanza con motivato diniego.
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