Cibo e bevande da asporto, l’Iva è decisa dal bene
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/05/2020
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/05/2020
Passando dalla somministrazione all'asporto l'aliquota IVA può cambiare
Per le bibite l’imposta al 22% e non al 10% previsto nella somministrazione.
Per il servizio da asporto non si applica l’aliquota Iva del 10% relativa al servizio di somministrazione, ma quella tipica del bene ceduto.
Sono considerate somministrazioni di alimenti e bevande anche quelle effettuate mediante apparecchi di distribuzione automatica.
Per l'asporto si applicano le seguenti aliquote:
- 10%, cessione di «prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria» (voce 68, parte III); nella pizza, anche se la pasta sarebbe assoggettata all’aliquota del 4% della voce 15, parte II, va considerato anche il condimento, quindi, si ritiene applicabile il 10%;
- 4%, cessione di «focacce genovesi all’olio con olive» (voce 15, Tabella A, parte II, e risoluzione 317/E/2008);
- 10%, «estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla» (voce 76, parte III);
- 10%, voce residuale 80, parte III, con Iva del 10%, si ritiene rientrino i gelati artigianali e le crepes;
- 22%, per vino, bibite e birra.
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