CLIENTE CHE NON PAGA E EMISSIONE DI NOTA DI ACCREDITO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/01/2019
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2019
le condizioni richieste dalla disciplina Iva per poter considerare “infruttuosa” una procedura esecutiva ai fini dell’effettuazione delle variazioni in diminuzione
L'emissione di nota di accredito per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose è ammessa nei casi previsti dall’articolo 26 del decreto Iva. Nei casi dubbi continuano a trovare applicazione le indicazioni di ordine generale contenute nella circolare n. 77/2000.
Agenzia delle entrate risposta alla consulenza giuridica n. 2/2019.
Domanda
Può essere qualificata come infruttuosa (con conseguente possibilità di procedere alle variazioni in diminuzione) una procedura esecutiva (avviata con atto di pignoramento) nel caso in cui non sia rispettato (da parte del creditore pignorante) il termine di trenta giorni previsto per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto.
In tale ipotesi, infatti, il codice di procedura civile espressamente prevede che il pignoramento perde efficacia (cfr articolo 543, comma 4, c.p.c.).
Risposta
L’articolo 26 del decreto Iva detta la disciplina delle variazioni “in diminuzione” dell’imponibile o dell’imposta che, diversamente da quelle “in aumento”, hanno natura facoltativa.
Il loro esercizio, peraltro, è limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste “infruttuose”.
Lo stesso articolo 26 (comma 12) prevede, inoltre, che, ai fini dell’effettuazione di tali variazioni, una procedura esecutiva individuale si considera “in ogni caso infruttuosa” nel caso di:
- pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare
- pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità.
Analogamente, la procedura è da qualificare come infruttuosa anche quando, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, se ne decida l’interruzione per eccessiva onerosità.
L’Agenzia prosegue sottolineando che il fondamento giustificativo di queste previsioni consiste nella necessità che l’infruttuosità della procedura sia acclarata da un organo super partes (ufficiale giudiziario e/o giudice dell’esecuzione).
Sulla base di queste considerazioni, l’Amministrazione afferma che al quesito posto dal contribuente deve essere data risposta negativa.
Diversamente, infatti, si farebbe dipendere l’infruttuosità della procedura esecutiva dall’arbitrio del creditore pignorante che ben potrebbe trovare economicamente non conveniente procedere al deposito degli atti nei termini previsti dalla legge.
In conclusione, quindi, nel caso di impossibilità e/o difficoltà nell’applicazione delle presunzioni previste dall’articolo 26, continuano a trovare applicazione le indicazioni di ordine generale contenute nella circolare n. 77/2000, secondo cui
“il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene a esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione”.
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