CNDCEC Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/03/2019

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 19/12/2018


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il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) fa il punto sul trattamento in bilancio delle operazioni di ristrutturazione dei debiti alla luce dell’aggiornamento del principio contabile Oic 19 (applicabile a partire dai bilanci 2017).


La problematica contabile è un “effetto collaterale” derivante dalla gestione delle operazioni di ristrutturazione aziendale, ma non per questo di secondo piano o minore rilevanza. Il corretto trattamento contabile delle operazioni in questione incide sicuramente sulla rappresentazione dello stato di salute delle aziende “ristrutturate”, che con gli accordi di ristrutturazione spesso cambiano completamente fisionomia e necessitano, per tale motivo, di una adeguata presentazione.

La ristrutturazione del debito viene generalmente effettuata ricorrendo a:

  • piani di risanamento attestato (articolo 67 legge fallimentare);
  • concordati preventivi (articolo 160);
  • accordi di ristrutturazione dei debiti (articoli 182-bis e 182-septies);
  • concordati preventivi con continuità (articolo 186-bis).

Vedi anche sole24ore del 11.3.2019

 

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