Codice della crisi d’impresa approvate le modifiche

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/11/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/11/2020


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Pubblicato ieri il provvedimento con le disposizioni integrative al decreto legislativo del 12 gennaio scorso sulla riforma organica delle procedure concorsuali


Sulla GU. del 5 novembre 2020 n. 276, il decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre scorso, che riporta integrazioni e correzioni al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il testo, che è stato approvato il mese scorso in Consiglio dei ministri ed entrerà in vigore, nel complesso, contestualmente allo stesso Codice della crisi, il Dlgs n. 14/2019, ossia il 1° settembre dell’anno prossimo, salvo alcuni articoli che già lo sono, presenta chiarimenti e modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti, in attuazione della delega dettata dalla legge 155/2017.

L’obiettivo delle norme introdotte dal Codice è di riformare le procedure concorsuali per fare in modo di consentire una “diagnosi precoce” al primo manifestarsi dello stato di difficoltà delle imprese, oltre che salvaguardare la capacità imprenditoriale di alcuni operatori economici che incorrono in un fallimento d’impresa a causa di particolari contingenze.

Tra le novità più significative introdotte dal codice ricordiamo:

  • l’espressione “fallimento” viene sostituita da “liquidazione giudiziale”
  • si prevede un sistema di allerta attraverso il quale si mira a garantire la pronta emersione della crisi, nell’ottica del risanamento dell’impresa e del più elevato livello di soddisfacimento dei creditori
  • viene assicurata priorità di trattazione alle proposte finalizzate al superamento della crisi e, quindi, alla continuità aziendale
  • nel novero degli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, si privilegiano le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale
  • i vari riti speciali vengono semplificati e resi più omogenei tra di loro
  • si riducono la durata e i costi delle procedure concorsuali
  • presso il ministero della Giustizia viene istituito un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali.

Il decreto legislativo correttivo pubblicato ieri, invece, composto di 42 articoli, delinea modifiche al Codice espungendo eventuali refusi e, soprattutto, coordinando la disciplina dei diversi istituti.

In generale, le correzioni apportate con il provvedimento pubblicato ieri migliorano il coordinamento degli organi deputati alla segnalazione all’Ocri, l’Organismo di composizione della crisi di impresa, scongiurando il rischio di duplicazioni delle stesse segnalazioni, e modificano la disciplina delle misure protettive e cautelari, coinvolgendo le procedure di regolazione della crisi, di insolvenza e di sovraindebitamento.  

Anche l’Agenzia delle entrate è coinvolta nelle segnalazioni degli indicatori di crisi: in caso di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale.

All’articolo 15 del Codice della crisi, al comma 2, il decreto introduce il criterio, per l’invio della segnalazione da parte dell’Agenzia, basato sul rapporto tra l’ammontare del debito scaduto in materia di Iva e il volume d’affari che risulta dalla dichiarazione relativa all’anno precedente.

Più specificatamente la segnalazione deve avvenire quando il debito Iva scaduto e non versato, che risulta dalle liquidazioni periodiche, è superiore a:

  • 100.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 1.000.000 di euro
  • 500.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 10.000.000 di euro
  • 1.000.000 di euro se il volume d’affari è superiore a 10.000.000 di euro

Per lo stesso articolo 15 sono introdotte rettifiche anche nella tempistica per l’avviso al debitore, che l’Agenzia delle entrate dovrà inviare contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1 dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.

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