COME FUNZIONA LA PRECOMPILATA IVA - pronta l’area web per gli operatori

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/09/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/09/2021


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Un applicativo web, all’interno di una sezione del portale “Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai registri Iva già precompilati, come previsto, tra l’altro, dall’articolo 4 del D.lgs n. 127/2015.


Dal 13 settembre, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione ai soggetti passivi Iva, residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva (con esclusione di alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini Iva ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio), un applicativo web, all’interno di una sezione del portale “Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai registri Iva già precompilati, come previsto, tra l’altro, dall’articolo 4 del Dlgs n. 127/2015.

I contribuenti possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del 2022, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta.

Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.

La norma, che ha introdotto la precompilata Iva, ha infatti stabilito che, utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, a partire dalle operazioni del 1° luglio 2021, l’Agenzia delle entrate renda disponibili a tutti i soggetti Iva, residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del proprio sito, le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti e della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe).

A partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza precompilata della dichiarazione annuale.

Per coloro che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri Iva, viene meno l’obbligo di tenuta degli stessi registri.

Con il provvedimento dello scorso 8 luglio sono state disciplinate le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati, l’individuazione della platea dei destinatari, le regole di accesso per gli operatori Iva e la memorizzazione da parte delle Entrate dei registri Iva convalidati.

Il soggetto passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea dei soggetti interessati, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Accesso alla precomplilata 

L’accesso all’area riservata, “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, è consentito alternativamente:

  • con identità Spid,
  • con la Carta di identità elettronica (Cie),
  • con la Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • oppure con le credenziali (Entratel o Fisconline).

All’interno dell’area riservata è presente una sezione dedicata alle funzionalità riguardanti le bozze dei documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate.

È consentito l’accesso e l’utilizzo del servizio esclusivamente agli intermediari a cui il contribuente abbia già attribuito la delega:

  • per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
  • per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Quindi, gli intermediari in possesso della delega per i servizi inerenti la fatturazione elettronica saranno automaticamente delegati:

  • alla gestione dei documenti Iva precompilati,
  • alla consultazione degli altri dati rilevanti ai fini dell’imposta presenti nel cassetto fiscale,
  • alla validazione delle bozze dei registri Iva,
  • all’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
  • e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.


Assistenza dedicata

Per consentire all’utente di avere tutte le informazioni necessarie all’utilizzo delle funzionalità dell’applicativo web, è disponibile un’apposita sezione di assistenza all’interno dell’area informativa del portale “Fatture e corrispettivi”. Il sito di assistenza rispecchia il format utilizzato per le altre funzionalità proprie dello stesso portale.

L’applicativo web, accessibile dopo aver effettuato l’autenticazione al portale “Fatture e corrispettivi”, si compone di una Home page in cui, a regime, saranno presenti quattro aree principali (fino a metà ottobre le prime due, poi sarà aggiunta la sezione della Lipe precompilata e, dal 2023, quella relativa alla dichiarazione):

  • Profilo soggetto Iva, che contiene i dettagli dei dati anagrafici, l’informazione se il soggetto fa o meno parte della platea e indica la percentuale soggettiva di detraibilità
  • Registri Iva mensili, che consente di visualizzare i dati delle bozze dei registri Iva precompilati in corso di elaborazione e di utilizzare tutte le funzionalità previste per modificare, integrare, convalidare ed estrarre
  • Liquidazioni periodiche Iva, che permette di visualizzare i dati della bozza della liquidazione periodica Iva precompilata, di modificarla e integrarla e di inviarla. Nella sezione è possibile altresì visualizzare il modello F24 e procedere al pagamento dell’eventuale debito da liquidare
  • Dichiarazione annuale Iva, attraverso la quale si possono visualizzare i dati della bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, con la possibilità di modificarla, integrarla e di inviarla. Nella sezione è possibile visualizzare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione e procedere altresì al pagamento dell’eventuale debito da liquidare.

Profilo soggetto Iva
Nella pagina l'utente visualizza tre sezioni:

  • dati anagrafici
  • situazione soggetto Iva
  • detraibilità soggettiva.

In “Situazione soggetto Iva”, l’utente può verificare se, in base ai dati presenti in Anagrafe tributaria, rientra o meno nella platea dei soggetti abilitati alla consultazione, modifica e memorizzazione dei registri Iva. Visualizzando i criteri di individuazione della platea, l’utente può verificare la sua posizione segnalando di essere incluso o escluso dalla platea attraverso la selezione di una delle opzioni presenti nella sezione.
 
Registri Iva mensili

In tale sezione l’utente può:

  • visualizzare, stampare, salvare ed estrarre le bozze dei registri Iva
  • modificare le bozze dei registri elaborati e aggiungere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli articoli 23 e 25 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) per consentire l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva
  • convalidare e integrare le bozze dei registri Iva.

Le bozze dei registri mensili sono alimentate, in via continuativa, con i dati pervenuti principalmente dalle fatture elettroniche e dall’esterometro.

Il soggetto Iva può, già dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati.
Se il contribuente ha osservato le modalità di compilazione dei documenti fiscali trasmessi al sistema Sdi, fornite nella specifica Guida operativa pubblicata sul portale “Fatture e corrispettivi”, l’Agenzia delle entrate procederà a elaborare le bozze dei registri in modo più completo e maggiormente corrispondente alle diverse tipologie di operazioni effettuate.

I dati delle fatture elettroniche o i dati presenti nell’esterometro non riportano alcune informazioni essenziali ai fini Iva, note solo al cessionario/committente, necessarie a elaborare in maniera completa il registro acquisti (ad esempio, l’inerenza dell’operazione all’attività svolta o la parziale o totale indetraibilità dell’Iva).

Tali informazioni verranno quindi elaborate nei registri d’acquisto precompilati in base ai seguenti criteri presuntivi che devono essere verificati ed eventualmente modificati e integrati dal soggetto Iva in base alle effettive operazioni poste in essere e all’attività svolta:

  • tutti gli acquisti sono considerati inerenti
  • l’Iva indicata in fattura è interamente detraibile
  • il diritto alla detrazione è esercitato nel trimestre di ricezione delle fatture d’acquisto.

Se tali criteri presuntivi non rispondono alla reale detraibilità o inerenza dell’acquisto, l’operatore Iva modifica la percentuale di detrazione o indica la non inerenza dell’acquisto o può rinviare l’annotazione ai mesi successivi.

In alternativa all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, nell’ottica di offrire comunque un servizio di agevolazione negli adempimenti tributari, è comunque consentito al contribuente o al suo intermediario di estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e di importarle nei propri applicativi oppure di utilizzarle solo per un confronto con i dati dei propri registri.
 
Memorizzazione dei registri convalidati o integrati

I registri Iva proposti devono essere convalidati  o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di riferimento.

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