COMMERCIALISTI E AVVOCATI CHE SVOLGONO ADEMPIMENTI DEL LAVORO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/02/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 18/02/2018


Classificazione:

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Ispettorato lavoro Nota n. 32/2018 tutti quelli che svolgono gli adempimenti lavoro si devono iscrivere dal 1.3.2018 nel relativo portale


Per i professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo di comunicazione secondo le pregresse modalità, la nuova procedura telematica non costituisce un obbligo ma è facoltativa. 
 
L’art. 1 della L. n. 12/1979 stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore dilavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,non possono essere assunti se non da coloro che siano iscrittinell'albo dei consulenti del lavoro oppure dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e commercialisti sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

Viene quindi istituito il portale web che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti (commercialisti e avvocati) che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.

I professionisti, a far data dal 1° marzo p.v., lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della L. n.  12/1979 tale comunicazione è effettuata anche dai professionisti che hanno già  ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con successiva nota 38 del 23.2.2018, ha specificato che per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diversi accordi che potranno definirsi tra i soggetti istituzionali interessati, restano confermate le pregresse modalità. 

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