COMPENSI RICEVUTI DALLE SOCIETÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGIME FISCALE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/01/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/01/2022
I primi 10.000 euro non sono tassati, un successivo importo sconta solo la ritenuta d'acconto, l'eccedenza concorre al reddito complessivo
I compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche rientrano fra i cosiddetti “redditi diversi” previsti dall'articolo 67 - comma 1, lettera m - del Tuir
Detti compensI sono soggetti a tassazione secondo le seguenti regole:
1) i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef. Quindi, non sono soggetti a tassazione e non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
2) sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%). Anche queste somme non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi
3) sulle somme eccedenti l’importo di 30.658,28 euro (10.000 + 20.658,28) è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%). Questa parte deve essere assoggettata a Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi.
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Infine, sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
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