Comunicazione di irregolarità i codici per i versamenti parziali

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/01/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2025


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Codici tributo da utilizzare nel caso in cui il destinatario della comunicazione di irregolarità intenda versare soltanto una quota dell’importo complessivamente richiesto


Con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito una serie di codici tributo per consentire ai contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di irregolarità di versare solo una parte delle somme richieste. Le comunicazioni coinvolte sono quelle derivanti dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973).

I versamenti parziali di una parte delle somme indicate nelle comunicazioni possono essere effettuati tramite modello F24 o F24 Ep. Si tratta delle somme riportate nel modello di pagamento unificato precompilato, allegato alla comunicazione con tanto di codice tributo.

A questo proposito, per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, nella tabella riportata nel documento di prassi di oggi, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, sono indicati quelli già istituiti che vanno utilizzati per il versamento spontaneo.

I nuovi codici, in particolare, riguardano:

  • l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario operata dai sostituti d’imposta
  • il credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
  • il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica
  • il credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile ad aliquota ordinaria e ridotta
  • la differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta
  • il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023
  • l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione
  • l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività
  • l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale.

In caso di compilazione del modello F24 ordinario, i codici appena istituiti trovano collocazione nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi specificamente denominati, inoltre, devono essere riportati il codice dell’atto e l’anno di riferimento, reperibili all’interno della comunicazione.
Se invece il modello da predisporre è l’F24 Ep, i codici vanno indicati in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” va valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” richiedono il codice atto e l’anno di riferimento, sempre riportati nella comunicazione.

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