COMUNICAZIONE PREVENTIVA COLLABORAZIONI OCCASIONALI LE ISTRUZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/01/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/01/2022


Classificazione:

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Con la nota prot. 29 dell'11/01/2022 l'Ispettorato del lavoro fornisce le prime indicazioni sul nuovo obbligo di comunicazione - rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, comunicazione entro il 18 gennaio 2022


Circa l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali interviene l’ispettorato del lavoro con la nota n. 29/2002.

Soggetti interessati

L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Soggetti esclusi

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

Decorrenza Comunicazioni

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota (11.1.2022), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore
autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

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