Comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/04/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/04/2019


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Le banche e altri soggetti finaziari comunicano le operazioni in contanti da 10.000 euro


In G.U. n. 89 del 15 aprile 2019, è pubblicato il Provvedimento 28 marzo 2019: Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.
    a) le banche; 
    b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL); 
    c) gli istituti di pagamento (IP); 
    d) le succursali insediate in Italia degli intermediari  indicati
alle  lettere  precedenti,  aventi  sede  legale  e   amministrazione
centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; 
    e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione  centrale  in  altro
Stato membro, tenuti a designare un punto  di  contatto  centrale  in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio; 
    f) Poste Italiane S.p.a. 
  
Art. 3 
 
 
                       Comunicazioni oggettive 
 
  1.  I  destinatari (sopraindicati) inviano  alla  UIF  con  cadenza  mensile   una
comunicazione contenente i dati relativi  a  ogni  movimentazione  di
denaro contante di importo pari o superiore a  10.000  euro  eseguita
nel corso del mese  solare  a  valere  su  rapporti  ovvero  mediante
operazioni  occasionali,  anche   se   realizzata   attraverso   piu'
operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
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