Comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/04/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/04/2019
Classificazione:
Le banche e altri soggetti finaziari comunicano le operazioni in contanti da 10.000 euro
In G.U. n. 89 del 15 aprile 2019, è pubblicato il Provvedimento 28 marzo 2019: Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.
a) le banche;
b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
c) gli istituti di pagamento (IP);
d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati
alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
f) Poste Italiane S.p.a.
Art. 3 Comunicazioni oggettive 1. I destinatari (sopraindicati) inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso piu' operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
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