Comunicazioni per la precompilata le ONLUS inviano i dati delle erogazioni liberali

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/02/2021


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Ennesimo invio telematico richiesto agli enti non commerciali che ricevono erogazioni liberali, deducibili per chi le ha erogate


Nuovo adempimento per la raccolta dei dati utili all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Il decreto 3 febbraio del Mef, pubblicato il 16 febbraio 2021, in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 39/2021, chiarisce le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, al momento ancora facoltativa, dei dati delle erogazioni effettuate nel corso del 2020 e delle generalità delle persone fisiche che le hanno realizzate.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, in sintesi, chiarisce che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono all’Agenzia delle entrate la comunicazione con:

  • i dati delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite da persone fisiche a loro favore nel corso dell’anno precedente
  • i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la donazione.

Per quello che riguarda le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 la comunicazione da parte delle associazioni del Terzo settore dei dati relativi alle elargizioni effettuate da donatori continuativi o, comunque, da tutti i soggetti per i quali dal pagamento risulti il codice fiscale, è ancora facoltativa.

Lo stesso provvedimento, però, specifica che le associazioni del Terzo settore sono tenute a inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, la comunicazione relativa alle erogazioni  liberali  effettuate  da  donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:

  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o  entrate comunque denominate superiori a un milione di euro
  • a partire dall’anno d’imposta successivo, il 2022, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o  entrate comunque denominate superiori a 220mila euro.

Gli enti che effettuano l’invio dei dati devono trasmettere anche, specifica il decreto al comma 3 dell’articolo 1, gli estremi delle erogazioni liberali restituite nel corso dell’anno oggetto della comunicazione, con l’indicazione del soggetto verso il quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
La comunicazione, inoltre, riguarda l'ammontare delle  erogazioni  liberali  restituite  nell'anno  precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.
I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa non è previsto l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Non vanno inviati i dati di chi si limita a raccogliere le donazioni effettuate da altri soggetti.
 

Le disposizioni riportate nel decreto si applicano agli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali a decorrere dall’anno d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (comma 10 dell’articolo 101 del codice del Terzo settore) o a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), se successivo all'autorizzazione.

Le modalità per l’invio della comunicazione dei dati saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la privacy.

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