CONCORDATO FISCALE LA CIRCOLARE N. 18/2024

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/09/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/09/2024


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L'Agenzia ha diramato la 1^ circolare sul concordato preventivo biennale è la n. 18/2024


A 44 giorni dalla scadenza del termine per aderire, arriva la circolare n. 18/204 con la quale L'Agenzia  delinea le regole generali e spiega le regole specifiche per i contribuenti interessati.

Partendo dai soggetti coinvolti, la circolare descrive i benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza.

Alla fine le risposte ai quesiti.

6.7 Dichiarazioni già inviate

Il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Cpb può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il 2023.

Contribuente che esercita due attività

Se il contribuente esercita 2 attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.

6.5 Compilazione del modello CPB e della sez. VI del quadro LM persone fisiche solo in caso di adesione

D: Considerata la facoltatività di adesione al CPB, si chiede conferma che sia la compilazione del modello CPB ISA, come pure della Sez. VI del quadro LM persone fisiche sia obbligatoria unicamente per coloro che intendano aderire al CPB.

R: Le istruzioni al modello CPB ISA specificano che “Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato”. Analogamente le istruzioni alla SEZIONE VI del Quadro LM del Modello REDDITI PF 2024 chiariscono che “La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all’articolo 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.”

Si conferma, pertanto, che tali informazioni dovranno essere compilate solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di CPB.

6.8 Forfettari che nel 2023 superano gli 85k esclusi dalla proposta.

6.10 Contribuenti forfetari oltre il plafond
L’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto CPB, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei
ricavi di 150.000 euro. Nel caso in cui nel corso del p.i. 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potrà optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione
sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31 bis del decreto CPB.

6.11 Assenza debiti per le società interessate al CPB

La disposizione che prevede l'assenza di debiti tributari non è richiesta ai soci delle società eventualmente interessate al CPB.

6.13 Acconto per il 2024 con metodo storico – soggetti trasparenti

Nell’ipotesi in argomento, la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

6.17 Compensazione perdite – perdite di periodo

Le perdite d’impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d’imposta oggetto di concordato derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH, possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

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