Concordato preventivo biennale come aderire in seconda battura per il 2025/2026
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/06/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/06/2025

La circolare 9/2025 con le istruzioni su tutte le novità della disciplina in materia di Cpb, anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025)
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E, del 24 giugno 2025, ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il documento, al fine di fornire all’utenza un prodotto esaustivo sull’istituto, richiama i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024 ed è strutturata in due parti:
- il corpo della circolare, in cui viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina
- un’Appendice, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia su questioni particolarmente complesse.
Il testo del documento contiene dunque tutte le istruzioni aggiornate in materia di Cpb, anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), compresi i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti (contenuti nella citata circolare 18/E) e nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso di questi ultimi mesi, limitatamente a ciò che è stato ritenuto ancora utile per l’adesione al Concordato per il nuovo biennio 2025/2026.
Non sono stati riproposti, naturalmente, i chiarimenti forniti in relazione ai soggetti cosiddetti forfetari; per essi, infatti, occorre ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più possibile accedere al concordato, in quanto l’articolo 7 del Dlgs n. 81/2025 ha disposto l’abrogazione del Capo III del Titolo II del Dlgs n. 13/2024, che disciplinava appunto l’accesso al Cpb da parte dei contribuenti forfetari.
Le regole per aderire per il biennio 2025-2026
Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti.
Al riguardo vale la pena segnalare che il citato Dlgs n. 81/2025 è intervenuto sulla disciplina del Cpb, attraverso varie modifiche, tra cui si evidenziano quelle relative:
- alla già citata abrogazione del Cpb per i soggetti in regime forfetario
- alla modifica alle disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per i contribuenti aderenti al Cpb
- all’introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione
- alla modifica del termine di adesione che viene posticipato dal 31 luglio al 30 settembre (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine coincide con quello relativo all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta)
- alla neutralizzazione, ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini della proposta di Cpb, della maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, ferma restando la possibilità di dedurre successivamente tale costo dal reddito concordato, al fine di determinare la base imponibile da portare a tassazione
- all’introduzione di soglie per le proposte di Cpb elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
- alle modifiche relative alle cause di decadenza.
Come già anticipato, la circolare ha trattato in maniera diffusa le novità del decreto correttivo del Cpb; per alcune di esse, vale la pena soffermarsi per segnalarne la portata innovativa.
Imposta sostitutiva opzionale
Riguardo a uno dei benefici derivanti dall’adesione al Cpb di maggiore appeal, la circolare ricorda che il Dlgs n. 81/2025 è intervenuto sulla disciplina prevedendo che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente che eccede l’importo di 85 mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, si applichi l’imposta sostitutiva:
- con l’aliquota del 43% (ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Tuir), per i soggetti Irpef
- con l’aliquota del 24% (ossia quella individuata dall’articolo 77 del Tuir), per i soggetti Ires.
La modifica normativa fissa, dunque, un limite all’aliquota agevolata prevista dall’articolo 20 bis del Dlgs n. 13/2024, stabilendo che essa non possa essere applicata per importi superiori a 85 mila euro.
Ulteriori cause di esclusione e di cessazione
Le novità sull’applicazione dell’istituto riguardano anche l’introduzione di due nuove ulteriori cause di esclusione e analoghe cause di cessazione che, in un caso, impediscono l’accesso al Cpb e, nell’altro, ne determinano la fuoriuscita qualora si verifichino nel corso degli anni di permanenza nel concordato.
In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati.
La disposizione prevede, in tal caso, l’esclusione/cessazione dal Cpb per il titolare di reddito di lavoro autonomo, laddove non aderisca al Cpb anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
Ovviamente è fatto salvo il caso in cui, per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non risultino approvati gli Isa.
La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) che intenda aderire o abbia aderito al Cpb.
Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al Cpb, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.
Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli Isa per l’attività esercitata dal professionista partecipante.
Va evidenziato che queste due modifiche, insieme a quella relativa alla neutralizzazione della maggiorazione del costo del lavoro per la determinazione del reddito rilevante ai fini del Cpb, hanno effetto a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del più volte citato Dlgs n. 81/2025 (quest’ultima circostanza non riguarda però la modifica relativa alla maggiorazione del costo del lavoro).
A commento di tale disposizione, la circolare n. 9 chiarisce che non risultano, pertanto, interessati alle modifiche relative all’imposta sostitutiva opzionale e alle ulteriori cause di esclusione/cessazione, i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del decreto(13 giugno 2025), hanno aderito al Cpb per i periodi d’imposta 2025/2026.
Introduzione di soglie per le proposte di Cpb
La modifica dell’articolo 9 del Dlgs n. 13/2024 ha introdotto la previsione di alcuni limiti massimi che la proposta di Cpb non può superare, rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce.
Tali limiti, stabiliti in funzione del livello di affidabilità conseguito dal soggetto nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, sono previsti nella misura del:
- 10%, in caso di livello di affidabilità pari a 10
- 15%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
- 25%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Queste soglie non trovano applicazione, secondo quanto disposto dalla norma, nel caso in cui la proposta di reddito concordato, calcolata in base al comma precedente, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione del Cpb.
In altre parole, il legislatore ha voluto introdurre un’ulteriore cautela nel formulare le proposte di concordato verso i contribuenti più affidabili, fissando dei limiti modulati in base al punteggio Isa ottenuto.
La norma estende le stesse regole anche alla proposta di Cpb relativo al valore della produzione netta rilevante ai fini dell’Irap.
Cause di decadenza
Come già anticipato, il Dlgs n. 81/2025 è intervenuto anche sulle cause di decadenza dal concordato. A seguito di tali modifiche, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/73 produce decadenza dal Cpb soltanto nel caso in cui il versamento di tali somme non sia eseguito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del predetto controllo automatizzato.
La circolare chiarisce anche che il contribuente che abbia ricevuto tale comunicazione, per non perdere i benefici derivanti dall’adesione alla proposta di concordato, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, senza possibilità di avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997.
Le modalità con cui aderire
Per il biennio 2025-2026, la circolare ricorda che possono aderire al concordato i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già aderito per il primo biennio (2024-2025).
Nel documento di prassi viene evidenziato che, come disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile scorso, per aderire al Cpb 2025-2026 è prevista la possibilità di seguire un “doppio binario” per comunicare la scelta; questa, infatti, può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, entro il 30 settembre 2025, oppure in via autonoma.
Nel caso di adesione autonoma, il contribuente potrà inviare il modello Cpb insieme al solo frontespizio della dichiarazione Redditi 2025, utilizzando lo stesso canale telematico della dichiarazione annuale, entro il termine stabilito per l’adesione indicato in precedenza (30 settembre).
Con la stessa modalità può essere effettuata la revoca dell’adesione ad una proposta Cpb, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, purché essa avvenga entro gli stessi termini previsti per l’adesione.
Le risposte ai quesiti
Il documento di prassi contiene, infine, un’appendice che riporta le risposte già oggetto di precedente pubblicazione, a cui sono state aggiunti alcuni nuovi chiarimenti. In tale appendice viene anche effettuata una ricognizione delle risposte dell’Agenzia delle entrate disponibili nella sezione Faq del sito istituzionale, aggiornata in base a quelle ritenute ancora attuali.
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