Fiere e mostre corrispettivi senza vincolo Pos

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/11/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/11/2025


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Fiere e mostre e spettacoli viaggianti i casi di esonero dal colIegamento corrispettivi e POS.


Risposta n. 298 del 27 novembre 2025.

Le attività di mostre, fiere ed esposizioni organizzate da un'associazione senza scopo di lucro, non rientrano nell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore fiscale previsto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per tali contribuenti, resta valido il sistema di certificazione dei corrispettivi già in uso, senza necessità di integrare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di registrazione fiscale.

La risposta dell’Agenzia si basa su un quadro normativo preciso.

Le attività di mostre e fiere sono disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e rientrano nella Tabella C allegata allo stesso decreto.

Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Nel caso, però, di “contribuenti minori” – cioè quelli che non superano i 50mila euro di volume d’affari annuo – è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi. Inoltre, i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, che li rende disponibili all’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità delle operazioni.

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un vincolo di collegamento tecnico tra Pos e registratore telematico per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, con l’obiettivo di integrare i processi di certificazione fiscale e pagamento elettronico. Tuttavia, l’Agenzia ha ribadito che le attività elencate nella Tabella C, come quelle dell’associazione richiedente, sono escluse da tale obbligo, proprio perché già soggette a un sistema di controllo parallelo tramite Siae (cfr risoluzione n. 7/2009 e risposta n. 506/2019).

La risposta, in pratica, sottolinea la specificità di queste realtà e ne alleggerisce il carico burocratico, pur mantenendo la trasparenza e la tracciabilità degli incassi.

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