Concordato preventivo in autunno i conti per le maggiori imposte

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/06/2024

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/06/2024


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La tempistica per le dichiarazioni e concordato, l’acconto entro fine luglio o al 30 agosto con lo 0,40% non considera ancora gli effetti dell’adesione al patto con il Fisco


Il concordato preventivo biennale non ha effetti sul versamento del primo acconto delle imposte per il 2024, primo acconto che come il saldo scade il 31 luglio o entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più.

I conti con il concordato si faranno a novembre con la seconda o unica rata di acconto per le imposte del 2024.

Per i soggetti Isa, con ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, scadono il 31 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, senza la maggiorazione, possono inoltre pagare entro il trentesimo giorno successivo, il 30 agosto 2024 maggiorando il dovuto dello 0,4%, in base  una norma in via di approvazione.

Queste regole si applicano, anche:

  • ai soggetti Isa o che presentano cause di esclusione;
  • ai minimi che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del Dl 98/2011;
  • ai forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 190 del 2014;
  • ai soci che partecipano a società, associazioni e imprese a norma degli articoli 5 e 116,del Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 37 del Dlgs 13 del 2024).

I soggetti interessati, sia se aderiscono al concordato o meno, il 31 ottobre 2024 scade il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e Irap e i modelli Isa.

Acconti e concordato

L’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024, prevede che l’acconto delle imposte sui redditi e Irap per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se calcolato col metodo storico, quindi sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, va maggiorato del 15% (3% per l'irap, 12% o 4% se forfettari) della differenza, se positiva, tra:

  • reddito concordato;
  • reddito dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

Questa maggior imposta da concordato si versa con la 2^ rata entro il 30 novembre.

Se l’acconto fosse calcolato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto dovrà essere calcolata (senza maggiorazioni) per differenza tra l’acconto complessivamente dovuto sul reddito e sul valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata con le regole ordinarie.

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