CONFERIMENTO DI AREE DA URBANIZZARE AL CONSORZIO AGEVOLAZIONI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/01/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/01/2019


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Conferimento aree dai soggetti consorziati a un consorzio di urbanizzazione e atti di redistribuzione delle aree dal consorzio ai singoli consorziati.


Con la risoluzione n. 1/E dell’11 gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile agli atti di conferimento delle aree dai soggetti consorziati a un consorzio di urbanizzazione e agli atti di redistribuzione delle aree dal consorzio di urbanizzazione ai singoli consorziati.

In particolare, è in discussione l’applicazione del regime fiscale di favore di cui all’articolo 32, Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali), richiamato dall’articolo 20, legge 10/1977(come modificato dall’articolo 1, comma 88, della legge 205/2017).

 

Per gli atti di conferimento che riguardano le aree interessate dall’intervento edificatorio, che ricomprende anche la parte di esse che sarà destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, sono forniti i seguenti chiarimenti.
 
Il regime di favore troverà applicazione solo per la parte delle aree conferite destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
I benefici fiscali spettano tuttavia a condizione che i conferenti, nei relativi atti di conferimento, siano in grado di individuare la superficie delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e indichino distintamente nei medesimi atti il valore venale da attribuire a tali aree, in attuazione della disciplina prevista per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (combinato disposto di cui agli articoli 43 e 51, Tur).
 
Per effetto di tali atti di conferimento, il consorzio sarà legittimato a stipulare con il comune la convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato, nella quale viene definito l’obbligo di cedere al comune le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che a sua volta costituisce il presupposto logico e giuridico dei successivi atti di redistribuzione delle aree.
Invece, le parti di aree conferite e non interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione non potranno beneficiare del trattamento di favore e i relativi atti saranno soggetti al trattamento ordinario applicabile agli atti traslativi di diritti reali immobiliari.

Pertanto, i trasferimenti delle restanti porzioni di aree saranno soggetti a imposta proporzionale di registro, da calcolare sulla base imponibile determinata ai sensi dei richiamati articoli 43 e 51, Tur, nella misura proporzionale del 9%, come previsto dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur e, ai sensi del comma 3, dell’articolo 10, Dlgs 23/2011, alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il conferente è una persona giuridica che opera nell’esercizio di un’attività di impresa, sono integrati i presupposti soggettivo e oggettivo che fanno rientrare l’operazione nel campo di applicazione dell’Iva.
Di conseguenza, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli atti di conferimento sconteranno l’imposta in misura fissa, pari a 200 euro per ognuna di tali imposte, in applicazione del principio di alternatività Iva-registro previsto dall’articolo 40, Tur.

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