CONTENZIOSO VERSAMENTI E CONSEGNA DOCUMENTI PAUSA ESTIVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/07/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/07/2019


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Il periodo feriale interrompe diverse scadenze dal contenzioso tribuario ai versamenti fino alla consegna di documenti agli uffici


Contenzioso tributario
Pausa estiva per tutti gli adempimenti di ogni ordine e grado riguardanti la giustizia tributaria che va in “vacanza” dal 1° agosto fino al 31 agosto.

Questo è quanto viene stabilito  dall’articolo 16 del Dl n. 132/2014, quest’anno, l’attività riprenderà il 2 settembre poiché il primo giorno del mese cade di domenica.

Proroga dei pagamenti

Durante il periodo estivo anche le scadenze fiscali riguardanti diversi adempimenti e versamenti tributari si concedono una vacanza, seppur per un tempo più breve.
Lo stabilisce l’articolo 3-quater del Dl n. 16/2012 che individua nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno l’”intervallo” nel quale i contribuenti possono dar corso ai loro obblighi fiscali, entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In pratica, se si deve procedere agli adempimenti e ai versamenti delle imposte da effettuare attraverso il modello F24 (compresi quelli rateali), che scadono nei primi 20 giorni del mese di agosto, questi possono essere eseguiti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Proroga per le richieste degli uffici fiscali

Dal 1° agosto al 4 settembre le richieste del Fisco sono “in pausa”.

Lo stabilisce l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 che, al punto 16, prevede che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Sospesi, quindi, i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

La pausa riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.

 

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