CONTRATTI AFFITTO A CANONE CONCORDATO DEVONO AVERE IL VISTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/04/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/04/2018

31/2018


Classificazione:

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Contratti di locazione a uso abitativo stipulati a canone concordato e attestazione concernente la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo sottoscritto in sede locale


Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018

  • l’attestazione ha la funzione di certificare che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione sottoscritto a canone concordato sia conforme a quanto previsto dall’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative
  • per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (conclusi cioè senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), l’attestazione ha effetti anche per il conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Pertanto, sottolinea la risoluzione, per i contratti “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione rappresenta “elemento necessario“ per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie collegate, in generale, ai contratti di locazione a canone concordato (applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca; ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario; corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70% - articolo 8, legge 431/1998).

In questi casi, infatti, l’obbligo di acquisire l’attestazione risponde all’esigenza di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare, da un lato, i contenuti dell’accordo locale e, dall’altro, i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Al contrario, l’attestazione non è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali rispetto ai contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali.

Non è obbligatoria allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione.

la risoluzione precisa che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, Tabella allegata al Dpr 642/1972, per il rilascio dell’attestazione non deve essere applicata l’imposta di bollo.

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