Indennita' di maternita' imponibile contributi per l'autonomo ma non per il dipendente

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/03/2026

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 11/03/2026


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Una disparità di trattamento anche fra donna e donna.


Se sul piano del diritto all’indennità di maternità, esiste una sostanziale equiparazione tra i lavoratori autonomi e quelli subordinati, alcune importanti differenza si riscontrano sugli obblighi contributivi dovuti per tali somme.

L’indennità di maternità percepita da artigiane e commercianti sostituisce il reddito che non è stato possibile conseguire la stessa va dichiarata utilizzando lo stesso quadro della dichiarazione nel quale sarebbe stato dichiarato il reddito sostituito.

A seconda dei casi avremo quindi i quadri RF, RG, LM, RH nel caso di soci di società di persone.

L’indennità corrisposta in sostituzione di un reddito d’impresa, pur essendo fiscalmente imponibile, non è assoggettata a ritenuta (INPS  circolare 11 luglio 2016 n. 128).

Contributi previdenziali

Sulla imponibilità contributiva dell'indennità di maternità c'è una evidente disparità fra lavoratori dipendenti a autonomi.

Poiché la contribuzione IVS artigiani e commercianti è calcolata su tutti i redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (art. 3-bis comma 1 del DL 384/92 e art. 10 del DLgs. 241/97), risulta che sull’indennità di maternità rivevuta dall'INPS si dovranno versare i contributi INPS ricomprendendola nel quando RR della dichiarazione dei redditi.

Se detta indennità fosse percepita da una lavoratrice dipendente la stessa non è soggetta a contribuzione.

L'incongruenza è sta evidenziata da tempo dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro che nel suo parere n. 9/2016 evidenzia l’incoerenza del trattamento.

La stessa Fondazione afferma:

Si pone, dunque, un problema di legittimità poiché a fronte di una medesima condizione (ossia, la condizione di maternità) le norme prevedono due trattamenti diversi:

  • per le lavoratrici dipendenti: l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale ma non costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva.

  • per le lavoratrici autonome: l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale, e costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

 

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