Contributi “discoteche” e "attività chiuse" determinate le somme da erogare
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/12/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/12/2021
Contributo discoteche pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario, contributo attività chiuse è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza
Ristoro destinato ai titolari di partita Iva che esercitano in modo prevalente le attività che hanno subìto chiusure prolungate (almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021)
Con il provvedimento del 29 dicembre 2021, vengono stabiliti gli importi dei contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis” e dal Dl n. 105/2021, destinati a ristorare le attività che, anche nel 2021, hanno subìto chiusure prolungate a causa del perdurare della pandemia.
In particolare, il “contributo maggiorazione discoteche” destinato a coloro che hanno attivato la partita Iva prima del 23 luglio 2021 e la cui attività prevalente è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” (discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario.
Il “contributo attività chiuse”, destinato ai soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021 e la cui attività prevalente risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 26 maggio 2021 è individuata dai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato 1 del decreto Mise del 9 settembre 2021, emanato di concerto con il Mef, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
L'articolo 2 del Dl n. 73/2021 ma ha introdotto un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2021, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva che esercitano in modo prevalente le attività che, a causa delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione della pandemia, sono state chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”).
Inoltre, l’articolo 11 del Dl n. 105/2021 ha destinato prioritariamente una parte del suddetto fondo, pari a 20 milioni di euro, a favore dei titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.
Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 9 settembre 2021 sono stati determinati i criteri per individuare i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, e le modalità di erogazione, a seguito della presentazione di una istanza telematica all’Agenzia delle entrate.
Il decreto interministeriale del 9 settembre 2021, tra l’altro, ha previsto:
- all’articolo 5, comma 2, che la quota del suddetto fondo pari a 20 milioni di euro è prioritariamente ripartita, in egual misura, tra i soggetti che svolgevano in via prevalente l’attività di cui al codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” (che alla data del 23 luglio 2021 risultava chiusa), con un limite massimo di contributo pari a 25mila euro pro capite
- all’articolo 5, comma 3, che le restanti risorse (120 milioni di euro), unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al punto precedente, sono distribuite, nelle misure indicate allo stesso comma 3, tra i soggetti che svolgevano come prevalente, alla data del 26 maggio 2021, una delle attività di cui ai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato 1 al decreto interministeriale, che sono rimaste chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all’ammontare dei fondi stessi
- all’articolo 6, che il contributo è richiesto tramite istanza da presentare all’Agenzia delle entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del 29 novembre 2021 dal direttore della Agenzia o è corrisposto dall’Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente.
Con il provvedimento odierno, tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, vengono stabiliti i due diversi contributi previsti.
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