CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “Cura Italia” e “Ristori” non sono incompatibili

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/02/2021


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Professionista agevolazioni dal decreto “Ristori” pur avendo beneficiato del contributo “Cura Italia”. Riepilogo della normativa


Con la risposta n. 104 dell’11 febbraio 2021, l’Agenzia conferma al professionista la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal decreto “Ristori” in favore di coloro che hanno subito perdite economiche a causa del perdurare degli effetti negativi della pandemia, pur avendo già beneficiato del contributo introdotto dal decreto “Cura Italia”.

L’istante fa presente all’amministrazione di aver conseguito un fatturato di 600 euro nel mese di aprile 2020, con un calo di oltre il 90% rispetto ad aprile 2019 e di avere beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 27 del decreto “Cura Italia” e nel contempo di aver rinunciato al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto “Rilancio” in virtù dell'esplicita previsione normativa che vieta il cumulo delle due agevolazioni.

In proposito, il contribuente chiede se tale causa ostativa riguardi anche il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020).
 
L’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per riepilogare le norme riguardanti i contribuiti a fondo perduto via via introdotti dai Dpcm per fronteggiare i gravi effetti economici e finanziari subìti da determinate categorie di operatori economici in conseguenza della pandemia da Covid-19.

Le prime misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica arrivano con il Dl n. 18/2020 (“Cura Italia”) il cui articolo 27 ha previsto una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, “ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie [...]”.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte con il Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), che con l’articolo 25, riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva; il contributo non spetta, tra l'altro, “ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

Il successivo decreto “Ristori” all’articolo 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia in atto. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020”.
 
In considerazione di quanto fin qui riportato l’Agenzia delle entrate ritiene che il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto “Ristori” rappresenti un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti.
 
Al riguardo l’Agenzia osserva che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto “Ristori” fa espresso rinvio all'applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del Dl n. 34 del 2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo e lo stesso articolo 1 del decreto “Ristori” non prevede alcun espresso divieto di cumulo.

In conclusione l’Agenzia ritiene che l'istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge, possa beneficiare del contributo previsto dall’articolo 1, del decreto “Ristori” pur avendo già beneficiato di quello previsto dall'articolo 27 del “Cura Italia”.

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