CORRISPETTIVI LA CIRCOLARE 15/2019 CON LA MORATORIA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/06/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/06/2019


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Per i primi 6 mesi per chi è senza RT invio entro il mese successivo con modalità da emanare.


l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd.“Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, che sostituisce il comma 6-ter del citato articolo 2, prevede che:

12 gg. per l'invio

“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

La moratoria

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter.

Secondo l'agenzia quindi..."al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)."

Nel commento sul sole24ore di B. Santacroce si afferma che non c'è distinzione fra chi ha attivato o meno il RT registratore telematico e in effetti pare che la legge dica questo quindi che l'invio entro il mese successivo vale per tutti.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro