CORRISPETTIVI OMESSI NEL 2° SEMESTRE 2019 INVIO ENTRO IL 30 APRILE 2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/02/2020


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Soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro possono inviare i corrispettivi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA


Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020.

I contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (ndr. 1.7-31.12.2019) e fino al momento di disponibilità dell’RT:

a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;

b) inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;

c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.

Non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016,5 che:

- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili;6- l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente.

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

Nell’ambito della complessiva attività volta a favorire l’adempimento spontaneo, la scrivente ha inviato ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile anomalia.

Tali contribuenti possono fornire i chiarimenti del caso secondo quanto indicato nella lettera ricevuta e rimediare ad eventuali violazioni, con le modalità ed i benefici disciplinati dall’articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si precisa che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 201912 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

ndr: Pare quindi che l'agenzia abbia introdotto di fatto un nuovo caso di non applicazione delle sanzioni.

 

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