CORRISPETTIVI RESO CON BUONO O ACCREDITO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/06/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/06/2026
Riepilogo dei documenti di prassi sulla procedura di reso con scontrino
Principio di diritto n. 21/2019
Con le risoluzioni 5 ottobre 2001, n. 154/E e 5 dicembre 2003, n. 219/E
sono stati forniti chiarimenti in riferimento al trattamento IVA da applicare
all’ipotesi in cui l’esercente una determinata attività commerciale riconosca alla
clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall’acquisto ricevendo
in contropartita un “buono-acquisto” per merce di pari valore, ovvero il rimborso
integrale del prezzo pagato.
Con la risoluzione n. 154/E del 2001 è stata, in particolare, individuata la
procedura da seguire ai fini IVA nel caso in cui l’esercente intenda consentire al
cliente di sostituire un bene, il cui acquisto è stato documentato con scontrino
fiscale, con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero di sostituirlo con un
“buono-acquisto” da spendere in un momento successivo alla restituzione dello
stesso. Diversamente, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di
ottenere il totale rimborso del prezzo pagato, trovano applicazione le istruzioni
fornite con la risoluzione n. 219/E del 2003, in cui è stato chiarito che, in caso di
totale rimborso del prezzo pagato, si configura un’ipotesi di esercizio del diritto di
recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di
vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venire meno, ex tunc,
dell’operazione imponibile.
Le procedure indicate nei richiamati documenti di prassi restano applicabili
anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell’IVA offre
idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso.
Al riguardo la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che
servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto
originario, quali: le generalità del soggetto acquirente; l’ammontare del prezzo
rimborsato; i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione
originaria; il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve
essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso. A ciò si
aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino (cfr. articolo 14,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600) che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione
fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. Ne consegue, quindi, che sono
garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della
nota di variazione (cfr. articoli 21 e 26 del DPR n. 633 del 1972).
Indietro


