CORRISPETTIVI TELEMATICI ESERCIZI MULTICASSA CON CERTIFICAZIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2019
Agenzia delle Entrate risposta a consulenza giuridica 13 del 20 marzo 2019 certificazione entro la data in cui scatta l'obbligo dell'invio
le Specifiche Tecniche:-«prevedono che gli esercenti multi cassa debbano:
- fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
- dotarsi di un processo di controllo interno che sia dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle citate Specifiche Tecniche con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili che ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi»;
- la conformità dei processi deve essere effettuata da una Società di Revisione;
- per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di approvazione dei modelli di RT e Server RT»;
nulla prevedono circa la fase di prima applicazione delle nuove regole. In particolare, non è indicato quando la certificazione di processo debba essere ottenuta.
«Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono:
- fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
- devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.
Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.
Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche.
A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità. [...]»
le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni sono regolate dal provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016.
La certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.
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