Donazioni a trust o fondi speciali istituiti per la tutela di persone con disabilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/08/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/08/2026
Deducibili dal reddito le erogazioni fino a 100mila euro effettuate in favore di trust o di fondi speciali che si occupano della tutela di persone con disabilità prive del sostegno familiare
Detrazioni sulle erogazioni liberali, liberalità, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati a favore di trust o fondi speciali istituiti per la tutela di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previste dall’articolo 6, comma 9 della legge n. 112/2016.
Si tratta della legge nota come “dopo di noi”, poiché comprende specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare.
Il beneficio fiscale consiste in una deduzione dal reddito complessivo nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, non può eccedere i 100mila euro.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo rilevano anche alcune componenti particolari, tra cui i redditi soggetti a cedolare secca, quelli assoggettati a imposta sostitutiva nel regime forfetario, la quota di agevolazione Ace e le somme percepite come liberalità dai clienti, le cosiddette mance, da alcuni lavoratori del settore privato assoggettate a imposta sostitutiva.
Per quanto riguarda i fondi speciali, devono essere composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati mediante un contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato riconosciute come persone giuridiche, purché operino prevalentemente nel settore della beneficenza.
In questo ambito, la beneficenza comprende anche la concessione gratuita di somme di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni raccolte appositamente. Tali risorse possono essere destinate a enti senza scopo di lucro attivi, in via prevalente, nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico, purché utilizzate per realizzare direttamente progetti di utilità sociale.
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