Cpf non spettante e restituito, paga interessi ma non sanzioni

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/09/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/09/2021


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Restituzione de contributo indebitamente percepito il corretto iter da seguire.


Il contribuente che ha percepito il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” e che, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/2021, si accorge di non averne diritto e spontaneamente intende restituirlo non è soggetto a sanzioni ma al solo calcolo degli interessi, in ossequio all’articolo 10 dello Statuto del contribuente.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 617 del 20 settembre 2021.

Ditta individuale che, dopo aver presentato, in data 12 aprile 2021, il modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021, lo ha regolarmente percepito dopo pochi giorni, ritenendo di essere in possesso dei previsti requisiti.
In data 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 5/2021 in cui veniva chiarito che “le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad Iva, non dovevano entrare del calcolo della media mensile”, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto “Sostegni”.
A questo punto l’istante, che intende restituire il contributo indebitamente percepito vuole conoscere quale sia il corretto iter da seguire. A suo giudizio dovrebbe rendere la somma che gli è stata accreditata gravata dei soli interessi ma non delle sanzioni.

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