Crediti d’imposta da fondi Pnrr con indicazione nel quadro RU
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/03/2022
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/03/2022
L’omesso inserimento non fa perdere il credito ma va sanato con integrativa. Si segnalano anche gli importi degli investimenti prenotati e da completare entro l’anno
Dalle istruzioni al quadro RU del modello Redditi 2022 e dalla risoluzione 68/2021 emerge un quadro di maggiore attenzione su alcuni crediti d’imposta fruiti nel 2021.
I credito citati nella risoluzione finanziati con risorse Pnrr (decisione Ecofin del 13 luglio 2021) sono i seguenti:
- beni strumentali materiali «4.0» (articolo 1, c. 189, legge 160/2019 e articolo 1, commi 1056 e 1057 legge n. 178/2020);
- beni strumentali immateriali «4.0» (articolo 1, c. 190, legge n. 160/2019 e articolo 1, comma 1058, legge n. 178/2020);
- beni strumentali immateriali ordinari (articolo 1, c. 1054-1055, legge 178/2020);
- attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica «4.0» e altre attività innovative di cui ai c. 198 e seguenti dell’articolo 1 della legge 160/2019;
- credito d’imposta formazione «4.0» (articolo 1, commi 46 e seguenti, legge 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, legge 145/2018);
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