CREDITO D'IMPOSTA PER PAGAMENTI TRACCIATI LA COMUNICAZIONE DELLE BANCHE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/04/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/04/2020
I dati degli addebiti effettuati da banche, Poste e altri operatori agli esercenti per le transazioni elettroniche riconducibili a consumatori finali, “accendono” il credito previsto dal Dl fiscale
Definiti, con provvedimento del 29 aprile 2020 del direttore dell’Agenzia delle entrate, termini, modalità e contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari, con in corso accordi di convenzionamento con imprenditori, artigiani o professionisti per l’accettazione in Italia di carte (di debito, di credito, prepagate) e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, devono inviare all’Amministrazione finanziaria dal prossimo 1° luglio.
Le comunicazioni, previste al comma 5, dell’articolo 22 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), danno il via al credito d’imposta introdotto, dallo stesso articolo ai commi 1 e 1-bis, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, e fissato nella misura del 30% delle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, come bonifici e assegni.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, cioè quello in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400mila euro. È, pertanto, evidente che, ai fini dell’agevolazione, i dati sulle commissioni in argomento giocano un ruolo fondamentale.
L’adempimento deve essere effettuato dai “convenzionatori”, vale a dire i prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1 lettera g) del Dlgs n. 11/2010), che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche mettendo a disposizione degli esercenti gli idonei sistemi tecnologici.
Questi dovranno comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:
- il codice fiscale dell’esercente
- il mese e l’anno di addebito
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
La trasmissione dovrà avvenire mediante il Sistema di Interscambio dati (Sid), in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento odierno e utilizzando l’apposito software di controllo e preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia.
A tal proposito, il provvedimento precisa che gli operatori non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere all’obbligo, devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale, abilitarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e accreditarsi al Sistema di interscambio.
Il risultato della trasmissione sarà comunicato attraverso un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.
In caso, poi, di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, gli interessati potranno inviare una comunicazione di annullamento, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmetterne successivamente una nuova entro lo stesso termine.
Ma c’è di più. È consentito, infatti, anche rettificare o cancellare i dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. In questo caso, l’ulteriore comunicazione andrà inviata entro il terzo mese successivo al termine prima indicato. Le comunicazioni che travalicheranno questo termine saranno scartate o considerate non pervenute.
Il provvedimento, tra l’altro, assegna un compito anche agli esercenti potenziali fruitori del credito d’imposta. Questi dovranno conservare, per 10 anni da quello in cui l’agevolazione è stata utilizzata, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento, in modo da mostrarla in caso di richiesta degli organi dell’amministrazione finanziaria.
I dati e le informazioni acquisiti tramite le comunicazioni in questione sono, infatti, utilizzati dall’Agenzia delle entrate per le attività di verifica e di controllo sull’utilizzo dello stesso credito.
per un approfondimento vedi: Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
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