Credito d’imposta pubblicità e attestazione delle spese

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/10/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Interfile Fiscale del 23/10/2018


Classificazione:

img_report

Può essere rilasciata dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus (se revisore legale) e non va trasmessa, ma conservata ed esibita in caso di controllo


Nella sezione del sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono state nuovamente aggiornate le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
 
Soggetti legittimati al rilascio
Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro