CREDITO D'IMPOSTA RICICLO IMBALLAGGI E PRODOTTI DA RICICLO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/07/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/07/2019


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Istituiti due nuovi bonus per incentivare, uno, il riutilizzo o riciclo degli imballaggi usati per le merci e, l’altro, l’acquisto di prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o di rottami


Presenti, nel Dl n. 34/2019 (articoli 26-bis e 26-ter), due misure di natura fiscale.

Riutilizzo o riciclo di imballaggi
La disposizione dettata dall’articolo 26-bis del Dl n. 34/2019 si rivolge alle aziende che vendono merci, concedendo loro la possibilità di attribuire alle imprese acquirenti uno sconto, sulle successive forniture, pari al 25% del prezzo dell’imballaggio dei prodotti comprati, evidenziato in fattura. L’abbuono è assegnato nel momento in cui l’imballaggio viene restituito, circostanza che deve avverarsi non oltre un mese dall’acquisto.

Misura del credito e suo utilizzo
L’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi restituiti dall’acquirente o che raccoglie gli stessi in maniera differenziata per avviarli al riciclo ha diritto a un credito d’imposta, il cui ammontare è pari al doppio degli abbuoni riconosciuti ai clienti, anche se non utilizzati.
L’importo spettante a ciascun beneficiario non può superare, annualmente, la soglia di 10mila euro, comunque entro il limite delle risorse stanziate (10 milioni di euro per il 2020).

Il bonus, che non è soggetto al limite annuale di 250mila euro fissato per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007), è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Questo, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, deve essere presentato soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La fruizione può avvenire a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi (o ne è stata effettuata la raccolta differenziata per il successivo avvio al riciclo) per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente.

Il credito d’imposta:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Le disposizioni attuative
Entro 90 giorni dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58, di conversione del “Dl crescita”), un decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, disporrà le modalità di attuazione, anche quelle per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

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