Credito d’imposta settore energia la circolare 25
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/07/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/07/2022
Quesiti di natura fiscale e non fiscale e le ulteriori precisazioni sul contributo straordinario contro il caro bollette
Ulteriori precisazioni con la circolare n. 25 /2022 dell’11 luglio 2022 riguardano il bonus energia, dai requisiti oggettivi e soggettivi al calcolo e alla cedibilità. L’Agenzia risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
La circolare 25 fa seguito alla circolare n. 13/2022, che aveva fornito i primi chiarimenti sull’agevolazione prevista dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, e alla risposta 2.2 della circolare n. 22/2022 sul prelievo solidale istituito per contrastare il rincaro delle bollette.
La circolare è stata elaborata con il contributo del ministero della Transizione ecologica (Mite) e dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), per i quesiti che riguardano aspetti di natura non fiscale, e condivisa con le divisioni Contribuenti e Servizi, con specifico riferimento ai quesiti di natura fiscale.
Si riportano, di seguito, le risposte fornite ai quesiti di maggiore interesse.
Iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva
Le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio.
Ai fini del riconoscimento del beneficio in commento, anche con riferimento alle spese sostenute nel mese di gennaio 2022, è necessario solo che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.
Rilevanza di imposte e sussidi
La disciplina normativa riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima circostanza va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta, è stato precisato che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura) non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi.
Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica
Il credito d’imposta previsto a favore delle imprese energivore può essere riconosciuto anche nei confronti del cessionario che acquisti energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da un soggetto produttore di energia, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi che devono essere debitamente documentati.
Obblighi/documenti certificativi
Per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante.
Fatture di cortesia
In caso di fatturazione elettronica, le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le fatture di cortesia (atteso che quest’ultime sono univocamente connesse alle fatture elettroniche), purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto.
Effettività dei dati di consumo
È stato confermato che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate.
Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione; in tali casi occorre che si faccia riferimento ai consumi effettivi relativi ai mesi oggetto di agevolazione indicati nelle fatture di conguaglio.
Fatture emesse dopo il 31 dicembre 2022
È stato chiarito che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022 e, quindi, nel caso in cui il fornitore emetta fatture dopo tale data, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame, anche nel caso in cui vengano fatturati consumi effettivi.
Cedibilità del credito
Il documento di prassi ha chiarito che il credito d’imposta in esame sia cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.
Contributo straordinario ex articolo 37 del Dl n. 21/2022. Operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale
La circolare ha, inoltre, specificato che, per il calcolo del contributo straordinario, le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972, non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) i costi ad esse afferenti riguardino acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva che, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle Lipe. Tenuto conto che l’acconto dovuto è stato già versato entro il 30 giugno 2022, si precisa che per l’eventuale integrazione del versamento, se effettuata tempestivamente, non è prevista l’applicazione delle sanzioni.
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