Credito Iva trimestrale: rimborso o la compensazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/04/2014

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/04/2014


Classificazione:

img_report

La presentazione dell’istanza ha carattere irrevocabile: una volta trasmessa la domanda, non è possibile tornare indietro, cioè cambiare idea e revocare la scelta

I contribuenti Iva che nella prima liquidazione periodica dell’anno, relativa al periodo gennaio/marzo 2014, hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso della somma o utilizzare la stessa in compensazione, devono presentare telematicamente, entro il 30 aprile, il modello TR, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni. La trasmissione può essere effettuata dal diretto interessato o da un intermediario abilitato.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro