Da associazione professionale a società tra professionisti Sas
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/12/2018
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2018
Chiarimenti sul regime fiscale applicabile in caso di trasformazione ovvero di conferimento, nonché sul trattamento del reddito prodotto dalla neo-costituita
Alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti Sas si applica il regime fiscale rinvenibile nei principi dettati dall’articolo 171, comma 2, del Tuir, per le operazioni che comportano l’ingresso o la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa, determinando l’applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir.
Invece, il conferimento dello studio associato in una neo-costituenda società tra professionisti Sas costituisce un’operazione fiscalmente rilevante e il corrispettivo è determinato in base al valore normale dei singoli beni conferiti al momento della costituzione della società.
Alle società tra professionisti si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.
Sono le conclusioni cui giunge la risposta 107/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’associazione tra dottori commercialisti e revisori legali dei conti. Lo studio associato intende proseguire lo svolgimento dell’attività nella veste di società tra professionisti nella forma giuridica di società in accomandita semplice. Per effetto della modifica, agli associati verranno assegnate delle quote sociali della Sas nella stessa proporzione delle preesistenti quote di utili derivanti dalla partecipazione all’associazione professionale senza conguagli in danaro. A tal fine, lo studio intende procedere alla trasformazione dell’associazione professionale in Sas o, in via alternativa, al conferimento dell’associazione professionale in una neo costituita Sas.
Per tale motivo, chiede chiarimenti: sul regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in Sas; sul regime fiscale applicabile al conferimento dello studio in una neo-costituenda società tra professionisti (operazione alternativa a quella di cui al punto precedente); sul regime fiscale del reddito prodotto dalla società tra professionisti Sas.
In riferimento al primo quesito, l’Agenzia precisa che la trasformazione prospettata, sul piano fiscale, è assimilata a un conferimento di beni di cui all’articolo 171, comma 2, Tuir, in quanto non c’è svolgimento di attività commerciale. Di conseguenza, poiché il conferente produce prevalentemente reddito di lavoratore autonomo, l’operazione è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir. In pratica: le plusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante cessione a titolo oneroso concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo; il valore delle plusvalenze è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato nonché, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato; per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in Sas, il quale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Per quanto concerne il secondo quesito, il conferimento dello studio associato in una neo-costituenda società tra professionisti Sas costituisce un’operazione fiscalmente rilevante, cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 54 del Tuir.
Infine, relativamente alla tipologia di reddito a cui le società tra professionisti costituite nelle forme di società commerciali sono assoggettate, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 6, comma 3, e 81 del Tuir, che la collegano alla natura giuridica del contribuente. Nel caso specifico, dal momento che viene assunta la veste di Sas, il reddito prodotto va qualificato come reddito d’impresa.
Una raccomandazione finale: per evitare salti di imposta derivanti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, qualora un componente reddituale - per il quale è cambiato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime - abbia già concorso al reddito in base alle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non deve concorrere al reddito dei periodi di imposta successivi, anche se si verificano i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione (cfr circolare 11/2017).
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