DALL'AGENZIA I DATI SU PENSIONI E LAVORO ESTERI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/11/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/11/2022


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Le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti di dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera e eventuali redditi corrisposti da sostituti d’imposta italiani


Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati, o in alternativa per posta ordinaria, una comunicazione contenente i dati dei redditi percepiti di:

  1. lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera;
  2. eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani.

La stessa comunicazione viene messa a disposizione, inoltre, all’interno nella sezione “l’Agenzia scrive” presente nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate. Lo stabilisce il provvedimento del 29 novembre 2022 N. 0439255.

Emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, il provvedimento, individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza gli elementi e le informazioni relative a i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, e i dati relativi a eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta (articolo 23 del Dpr n. 600/1973).

Gli Stati membri, ricordiamo, devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio n. 2011/16/Ue del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).

Con il provvedimento in argomento si dispone l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali emergono anomalie dal confronto tra i dati. Gli stessi dati sono messi a disposizione del contribuentee nella sezione “l’Agenzia scrive” presente nel proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

Nella comunicazione, in particolare, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c) codice atto
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata
e) indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale
f) istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, mediante Pec o e-mail.

A fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente può porre rimedio e regolarizzare la sua posizione, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute con gli interessi, beneficiando delle sanzioni in misura ridotta, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).

Nel provvedimento sono, inoltre, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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