“Debiti” da controlli automatizzati i codici per pagare a rate

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/02/2020


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Utilizzo in eccesso di bonus e versamento a seguito controllo


Istituiti, con la risoluzione n. 4/E del 4 febbraio 2020, nuovi codici tributo che consentiranno il versamento “parziale”, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dall’Agenzia a valle di procedure automatizzate (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973).
 
È il caso di coloro che hanno determinato in modo sbagliato il credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato (articolo 1, commi da 578 a 581, legge n. 232/2016). Per questi:
“918D” si riferisce all’imposta
“919D” identifica gli interessi
“920D” è per le sanzioni
per il versamento spontaneo il codice tributo è “6880”.
 
Nell’ipotesi invece di errori relativi al credito d’imposta per l’“adeguamento tecnologico – 100 euro” (articolo 21-ter, comma 1, Dl n. 78/2010):
“921D” per l’imposta
“922D” per gli interessi
“923D” per le sanzioni
Per il versamento spontaneo “6881”.
 
Riguardo al credito d’imposta per l’“adeguamento tecnologico – 50 euro” (articolo 21-ter, comma 3, Dl n. 78/2010):
“924D” per l’imposta
“925D” per gli interessi
“926D” per le sanzioni
e per il versamento spontaneo “6882”.
 
Per l’eccessivo “sport bonus” (il credito d’imposta previsto per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici – articolo 1, comma 363, legge n. 205/2017) i codici dedicati sono:
“927D” per l’imposta
“928D” per gli interessi
“929D” per le sanzioni
versamento spontaneo con “6892”.
 
Gli ultimi codici sono utili, invece, per rimediare alle inesattezze relative alla determinazione del “tax credit librerie” (il credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati – articolo 1, comma 319, legge n. 205/2017):
“930D” per l’imposta
“931D” per gli interessi
“932D” per le sanzioni
e per il versamento spontaneo “6894”.
 
Come anticipato, i nuovi codici tributo, serviranno ai contribuenti che intendono versare solo una quota dell’importo complessivo richiesto indicato nella comunicazione ricevuta.
Nel modello di pagamento unificato F24 vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi ad hoc il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nella stessa comunicazione.

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