Decadenza dai benefici “prima casa”

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/10/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/10/2024


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Acquisto di nuova casa ma non la piena proprietà, solo il diritto di usufrutto


Il contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici fiscali “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, perde tali benefici.

La decadenza dalle agevolazioni usufruite può essere evitata solo se entro un anno egli acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

Tale condizione non si verifica, però, se il contribuente acquista entro un anno solo un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) su un immobile, invece che la piena proprietà dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta n. 192/2024 a interpello). Sarebbe idoneo a evitare la decadenza dai benefici, invece, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione (risoluzione n. 49/2015).

Pertanto, nel caso di acquisto del solo un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) il contribuente incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il precedente acquisto (della casa che vende entro i cinque anni).

Per il nuovo atto di acquisto del diritto di usufrutto, comunque, potrà chiedere nuovamente le agevolazioni “prima casa”, sempre che siano presenti le condizioni e i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis.

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