Decreto Energia gli aiuti fiscali per l’autotrasporto

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/03/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/03/2022


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Introdotti due crediti d’imposta, di cui uno pari al 20% delle spese sostenute dalle imprese del settore operanti in conto terzi, che acquistano gas naturale liquefatto per la trazione dei loro mezzi


Con il “decreto Energia” (Dl n. 17/2022), si introcuno alcune misure urgenti destinate a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di contenere gli effetti derivanti alla sopravvenuta crisi energetica. A tal fine, l’articolo 6 del citato decreto introduce un sistema di crediti d’imposta in favore del settore dell’autotrasporto, fortemente coinvolto dall’aumento del prezzo del carburante da autotrazione.
 
In particolare, al comma 3, è previsto che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
 
Inoltre al comma 5, è concesso, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l'anno 2022, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
 
I contributi sopra descritti seguono regole di applicazione abbastanza simili, per cui entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione senza tener conto dei limiti ordinariamente previsti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta (articoli 1, comma 53, legge n. 244/2007, e 34 della legge n. 388/2000), non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni, che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo complessivo sostenuto.

Entrambe le misure si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, pertanto, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, saranno definiti con decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, di concerto con i ministri della Transizione ecologica e dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del “decreto Energia”.
 
Infine, in aggiunta ai crediti descritti, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro la misura di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, che riconosce una deduzione forfettaria dal reddito delle spese non documentate sostenute dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, nella misura di 7,75 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito.
 

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