DECRETO LIQUIDITA', COSI' IL PARAMETRO DEL MOLTIPLICATORE DEL COSTO DEL PERSONALE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 21/04/2020

Autore: Giacobelli Gianni Fonte: Guida al Lavoro nr. 18 del 21/04/2020 pag. 15


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Il c.d. "decreto liquidità" dispone che le imprese con ricavi superiori a 3.200.000 euro potranno prendere in considerazione, in alternativa, anche un parametro legato al costo del proprio personale.


L'art. 13 del d.l. 23/2020, nello stabilire i limiti di copertura della garanzia per le imprese fino a 499 dipendenti, prevede che, in alternativa ad altri parametri, l'impresa con ricavi superiori a 3.200.000 euro non possa superare il doppio della propria spesa salariale annua, compresi gli oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura nel libro paga di un subcontraente, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il limite è dato dai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

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