DEDUCIBILITA' Assegno una tantum corrisposto al coniuge
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/01/2018
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 20/01/2018
L’assegno una tantum corrisposto al coniuge a seguito di separazione NON è deducibile anche se pagato in forma rateale
Sono deducibili dal reddito complessivo, se non lo sono nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli assegni periodici corrisposti al coniuge (a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir).
la deduzione non spetta per l’assegno corrisposto al coniuge e qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, infatti, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra i coniugi e, quindi, non va confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (risoluzione n. 153/E dell’11 giugno 2009).
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