Deducibilità riscatto anni di laurea
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/06/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/06/2025

Sono oneri deducibili che abbattono quindi il reddito imponibile.
I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita, rientrano tra quelli che l’articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir, ammette tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La norma non prevede un limite massimo di deducibilità, pertanto, come per gli altri oneri deducibili, i contributi possono essere portati in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo. In sede di compilazione del 730, l’importo va indicato al “Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali”.
Indietro