Definizione agevolata liti pendenti attivo il canale web

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/03/2023


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E' la modalità ordinaria per l’invio delle domande, che non potranno essere più trasmesse tramite Pec come consentiva il provvedimento del 1° febbraio che ha approvato modello e istruzioni


Attivo dal 15 marzo 2023, e fino al prossimo 30 giugno, il canale telematico per la presentazione delle richieste di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Diventa questa la modalità ordinaria per chiedere di mettere fine alle controversie aperte con il Fisco, usufruendo dell’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2023.
Superata e non più valida, quindi, la modalità “provvisoria” prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 1° febbraio che consentiva la presentazione della domanda via Pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo. Lo stesso provvedimento ha anche approvato il modello di istanza e le relative istruzioni.

Domande distinte per ogni lite
La misura introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 186-202, legge n. 197/2022) spiana la strada ai contribuenti che intendono definire le controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Le domande di adesione, come già detto, devono essere presentate all’Agenzia, direttamente dal contribuente o da un suo incaricato, entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web disponibile sul sito delle Entrate.
Per ogni lite deve essere presentata una distinta domanda di definizione. In sostanza una istanza per ciascun atto impugnato.

Pace fatta senza sanzioni e interessi
La misura consente ai contribuenti di chiudere i contenziosi fiscali con il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, costituito dal tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, il suo valore è pari alle sanzioni stesse.
Più nel dettaglio, al valore della lite deve essere applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado di giudizio. Si applicherà il 100% se l’Agenzia è vincitrice nell’ultima o unica pronuncia depositata al 1° gennaio 2023 o quando, a quella data, il contribuente ha notificato il ricorso all’ufficio ma non si è costituito in giudizio.
Se il ricorso è pendente in primo grado ma non è stata ancora depositata la sentenza o pende il giudizio di rinvio, pace è fatta con il pagamento del 90% del valore della lite.
Quando è l’Agenzia a soccombere, la definizione richiede il pagamento:

  • del 40% del valore (soccombenza in primo grado)
  • del 15% del valore (soccombenza in secondo grado).

Le liti aperte in Cassazione per le quali il Fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere chiuse con il versamento del 5% del valore.
Infine, per mettere fine alle liti riguardanti esclusivamente sanzioni non collegate al tributo occorre versare:

  • il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia
  • il 40% negli altri casi.

Rateazione soltanto per gli importi che superano i mille euro
Il contenzioso con il Fisco è definitivamente chiuso con la presentazione della domanda e il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.
È possibile usufruire del pagamento rateale soltanto per gli importi che superano i mille euro.
Nel caso in cui la somma da versare sia pari a zero, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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