DEMANSIONAMENTO, RISARCIBILITA’ AUTOMATICA DEL DANNO E ONERE DELLA PROVA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/08/2018
Autore: De Luca Enrico - Iacobellis Antonella - Cannone Elena Fonte: Guida al Lavoro nr. 33 - 34 del 07/08/2018 pag. 26
L’esistenza di un danno non patrimoniale va adeguatamente provata dal lavoratore.
Con la sentenza n. 17978 del 9 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che il danno non patrimoniale non deriva automaticamente dal demansionamento.
Se il lavoratore sostiene che il proprio demansionamento è imputabile ad un inesatto adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo sancito dall’art. 2103 del codice civile, è il datore di lavoro stesso che deve provare l’esatto adempimento del predetto obbligo, ossia l’adibizione del dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Indietro