DEMANSIONAMENTO, RISARCIBILITA’ AUTOMATICA DEL DANNO E ONERE DELLA PROVA

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 07/08/2018

Autore: De Luca Enrico - Iacobellis Antonella - Cannone Elena Fonte: Guida al Lavoro nr. 33 - 34 del 07/08/2018 pag. 26




L’esistenza di un danno non patrimoniale va adeguatamente provata dal lavoratore.


Con la sentenza n. 17978 del 9 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che il danno non patrimoniale non deriva automaticamente dal demansionamento.

Se il lavoratore sostiene che il proprio demansionamento è imputabile ad un inesatto adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo sancito dall’art. 2103 del codice civile, è il datore di lavoro stesso che deve provare l’esatto adempimento del predetto obbligo, ossia l’adibizione del dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

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