Depositari di scritture contabili procedura per la cessazione da parte del commercialista

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/07/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2024


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È online l’applicativo che consente ai professionisti, qualora non sia già stato comunicato dal contribuente, di informare l’Agenzia delle entrate dell’interruzione dell’incarico


Attivo dal 29 luglio 2024, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il servizio web che consente ai depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, di comunicare, attraverso il modello approvato lo scorso 17 aprile con provvedimento del direttore dell’Agenzia, la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti previsti dal Dpr n. 633/1972.

La nuova funzionalità consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempienti”.

La norma stabilisce che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili a causa della cessazione dell’incarico di depositario, il professionista possa informare direttamente l’Amministrazione finanziaria della fine dell’incarico, eventualità che può verificarsi quando il contribuente titolare delle scritture non mette al corrente l’Agenzia della variazione entro il termine previsto per legge di trenta giorni.

La comunicazione può essere inviata dall’ex depositario solo dal giorno successivo a tale scadenza e dopo aver avvertito il cliente dell’intenzione di effettuare la comunicazione.

Di conseguenza, la trasmissione del modello sarà, quindi, possibile soltanto dal 31° giorno successivo alla conclusione del rapporto ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni - Anagrafica.

Una volta acquisito il modello e verificata la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascia un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati. La comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante dalle rispettive sezioni del Cassetto fiscale. Dalla data di rilascio dell’attestazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.

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