Depositari di scritture contabili variazione dal depositante

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/04/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 18/04/2024


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Il commercialista che rinuncia all'incarico può ora comunicarlo autonomamente all'Agenzia delle Entrate confermando che non è più depositario delle scritture contabili


Col provvedimento Prot. n. 198619/2024 del 17 aprile 2024, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione di cessazione dell’incarico, che gli “ex” depositari di libri, registri, scritture e documenti contabili possono inviare all’Agenzia, come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva – introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 1/2024 – qualora non vi abbia già provveduto il contribuente titolare.

Il provvedimento risolve il vecchio problema, quando il rapporto col cliente cessava non sempre si poteva raccogliere delega per comunicare la variazione del depositario di libri e scritture contabili. A porvi rimedio è stato il D.Lgs. 1/2024 che introduce il c. 3-bis nell'art. 35 del testo IVA. Il provvedimenti in argomento detta le modalità pratiche di comunicazione.

In estrema sintesi, la norma richiamata prevede, in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili (articolo 35, comma 2, lettera d), del decreto Iva), conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione delle stesse, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti, cioè entro trenta giorni (articolo 35, comma 3, Dpr 633/1972).

Inoltre, stabilisce che la comunicazione del depositario può essere trasmessa solo a partire dal giorno successivo alla scadenza di tale termine e deve essere preceduta dall’avviso, al depositante, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

La comunicazione
Il modello di comunicazione va trasmesso tramite procedura web da predisporre a cura dell’Agenzia, deve contenere:

  • il codice fiscale e i dati anagrafici del depositario cessato, persona fisica, o del rappresentante legale/negoziale, nel caso in cui il depositario sia diverso da una persona fisica. In tale ultima ipotesi, va indicato il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale del depositario rappresentato
  • la partita Iva del depositante, nonché la data dell’intervenuta cessazione dell’incarico di depositario
  • la modalità con la quale il depositante è stato preventivamente informato dal depositario dell’intenzione di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico, nonché l’indirizzo di recapito e la data di invio della comunicazione
  • la data di sottoscrizione e la firma.

Ricevuta la comunicazione ed effettuati gli opportuni controlli sulla correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascia un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che contiene le informazioni relative alla comunicazione inviata.

Da questo momento, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si considera coincidente con il domicilio fiscale del depositante.

Comunicazione e ricevuta sono messe a disposizione del depositario e del depositante nelle rispettive sezioni dell’area riservata.

Decorrenza comunicazioni

L’Agenzia comunicherà sul sito istituzionale la data a partire dalla quale la procedura web sarà resa disponibile. Il provvedimento prevede che dalla predetta data potranno essere trasmesse anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024.

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