Determinazione base Ace, ipotesi tassative, salvo novità

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/04/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/04/2022


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Il legislatore ha previsto anche per i soggetti Ias/Ifrs adopter specifiche fattispecie al fine di evitare la duplicazione dell'agevolazione, a seconda che queste siano o meno previste dalla norma


La riduzione del patrimonio netto per effetto della prima applicazione del principio contabile Ifrs non determina una riduzione della base Ace al momento dell'iscrizione della riserva da Fta, in quanto non rientrante nelle fattispecie contenute nella normativa di riferimento, poiché riconducibile ai nuovi criteri di valutazione previsti nel principio Ifrs 9. Questi i contenuti della risposta n. 210 del 21 marzo 2022.
  
Una società evidenzia che la prima applicazione dell'Ifrs 9 ha comportato una complessiva riduzione del patrimonio netto, pari al il risultato della somma algebrica tra l'effetto positivo rilevato nella voce 110 Riserve da valutazione e l'effetto negativo nella voce 140 Riserve.

In particolare, per la riduzione della voce 140 l'impatto negativo è dovuto soprattutto alle maggiori rettifiche di valore su crediti e titoli riconducibili alla necessità di adottare, per talune esposizioni, il calcolo della perdita attesa a vita intera e all'ampliamento del perimetro soggetto a valutazione.

Inoltre, è dovuto ai maggiori accantonamenti su impegni e garanzie rilasciate per effetto di un calcolo della perdita attesa a vita intera nonché per l'ampliamento del perimetro soggetto a valutazione ed alla riclassifica da riserve da valutazione a riserve di utili della valutazione negativa degli strumenti Oicr. Tali strumenti erano classificati tra le attività valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva mentre, per effetto del passaggio all'IFRS 9, sono stati riclassificati tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value con rilevazione nel conto economico degli effetti delle valutazioni.

L'impatto positivo – continua la società - deriva, invece, dalla valorizzazione al fair value di alcune attività precedentemente contabilizzate al costo ammortizzato e ad un impatto positivo a fronte dell'effetto fiscale relativo alle modifiche sopraindicate.
L'incremento della voce "110. Riserve da valutazione" è riconducibile, invece, alla riclassifica degli Oicr dalle attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva alle attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ed all'effetto della rilevazione dell'impairment sulle attività finanziarie valutate al fair value.

Tanto premesso, la società chiede di confermare che la riduzione della riserva di utili derivante dall'adozione dell'Ifrs 9 non comporti una riduzione della base Ace e che non si debba procedere ad una rideterminazione degli utili degli esercizi successivi, rilevanti ai fini del calcolo del beneficio Ace, considerandoli, invece, rilevanti così come evidenziati in bilancio.

L’Agenzia premette che l'articolo 5, comma 7 decreto 3 agosto 2017 - ai fini delle rettifiche Ace da operare in sede di prima adozione dei principi Oic, così come aggiornati dal Dlgs n. 139/2015 - prevede che assumono rilevanza le fattispecie di "eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili" e di "utilizzo del criterio del costo ammortizzato", fenomeni che comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, poi, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito. In particolare, secondo la relazione al decreto, "si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l'assenza di peso) dei reversal futuri". Tale orientamento, per vero, è esteso anche ai soggetti Ias/Ifrs adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate mentre tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma citato sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base Ace.

Quest'ultimo chiarimento, tra l'altro, va contestualizzato in un sistema di determinazione della base Ace volto ad evitare qualsiasi duplicazione dell'agevolazione, ipotesi che invece si realizzerebbe qualora non fosse data mai rilevanza alle rettifiche da Fta.
 
Di conseguenza, per le due fattispecie menzionate, la duplicazione dell'agevolazione è evitata dal legislatore attribuendo rilevanza alla riduzione del patrimonio netto al momento dell'iscrizione della riserva da Fta, mentre, per tutte le altre fattispecie non espressamente previste dalla norma, rettificando gli utili degli esercizi successivi al momento in cui si realizza la fattispecie che ha dato origine alla riserva.
 
Dette precisazioni, secondo l’Agenzia, sono applicabili anche nel caso in esame, in cui la società effettua una riduzione del patrimonio netto per effetto della prima applicazione del principio contabile Ifrs 9, che, necessariamente, non rientra tra quelle previste dal predetto decreto, poiché riconducibile ai nuovi criteri di valutazione previsti nel principio Ifrs 9.
In definitiva, deve ritenersi che tale riduzione di patrimonio non determini una riduzione della base Ace al momento dell'iscrizione della riserva da Fta, in quanto non rientrante nelle fattispecie contenute nel predetto articolo 5, comma 7 decreto 3 agosto 2017.

Diversamente, al momento in cui si realizzerà la fattispecie che ha dato origine alla riserva da Fta derivante dalla prima applicazione dell'Ifrs 9, in coerenza con quanto sopra evidenziato in merito alla necessità di evitare fenomeni di duplicazione della base Ace, occorrerà rettificare gli utili degli esercizi successivi.

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