DETRAZIONE Iscrizione UNIVERSITÀ' non statali I LIMITI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2019
Gli importi massimi detraibili per le tasse e contributi versati nel 2018 a università non statali
Stabiliti, con il decreto Miur del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.3.2019, gli importi massimi detraibili, nella prossima dichiarazione dei redditi, per le tasse e i contributi versati nel 2018 a università non statali, per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.
Nella tabella che segue sono riportate le somme massime detraibili dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2018 per ciascuna area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l’ateneo.
Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud e isole |
Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Scientifico-Tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Umanistico-sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
In allegato al decreto sono riportati i corsi di studio appartenenti alle diverse aree disciplinari e le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Di seguito, la tabella che stabilisce la spesa massima detraibile per i corsi post-laurea.
Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud e isole |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello |
€ 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Agli importi riportati nelle tabelle deve essere aggiunta, per il calcolo definitivo della detrazione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
I limiti (sono confermati quelli fissati per gli ultimi anni) tengono conto delle spese medie standard sostenute da uno studente per l’iscrizione agli atenei statali, differenziati in base all’area disciplinare e geografica (Nord, Centro, Sud e isole).
La procedura e gli aggiornamenti annuali sono previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute “per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.
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